DAL 1 MARZO ALL’8 APRILE 2024 nell’Area Riservata Dipendente sarà attiva la procedura per l’autocertificazione del nucleo familiare a carico iscritto in forma gratuita. L’autocertificazione è obbligatoria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2024 ai familiari a carico già iscritti in forma gratuita al Fondo.
Si comunica che dal 1 marzo all’8 aprile 2024 è aperta la procedura di autocertificazione obbligatoria del nucleo familiare a carico. La mancata procedura comporterà la sospensione momentanea delle coperture sanitarie per i familiari a carico, che potrà essere riattivata in qualsiasi momento effettuando l’autocertificazione, in questo caso con decorrenza delle prestazioni a partire dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della procedura stessa.
Ogni lavoratore con almeno un familiare a carico e scritto gratuitamente per l’anno 2024 dovrà tramite l’apposita procedura guidata fornire il fondo e documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimati l’iscrizione gratuita dei propri familiari a carico riportati all’Art 2 del regolamento.
Per assistenza, nel caso di difficoltà riscontrate nella procedura, potrai rivolgerti al tuo delegato fornendo la seguente documentazione:
- Fotocopia carta d’Identità del lavoratore iscritto e di tutto il nucleo familiare a carico (codice fiscale in caso di minori non ancora provvisti di documenti)
- Fotocopia della 1° pagina dell’ultimo 730 o in alternativa la 3° pagina del C.U. (per coniuge a carico, per figli compresi tra il 21° e il 26° anno di età e per figli disabili)
- Stato di famiglia e CUD/730 o autocertificazione dei redditi (per convivente di fatto)
- Riepilogo domanda assegno unico, solo nel caso non sia stata mai fornita o laddove siano intervenuti cambiamenti, modifiche o integrazioni (per i figli fino al 21° anno di età)
Chi sono i familiari a carico
- I figli compresi i figli naturali riconosciuti adottivi affidati o affiliati del lavoratore fino al compimento del 21esimo anno di età, se risultano a carico ai sensi dell’art.1, comma 2 del d.lgs 230/ 2021 (istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico);
- il coniuge del lavoratore con riferimento anche all’Unione civile di cui alla L.76/ 2016 non legalmente ed effettivamente separato e i figli compresi i figli naturali riconosciuti adottivi affidati o affiliati dal 21esimo anno di età e fino al compimento del 26esimo anno di età, a condizione che tali soggetti possiedono un reddito complessivo annuo intendendosi quello di imposta non superiore ad euro 2840,51 o ad euro 4000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli con disabilità compresi i figli naturali riconosciuti adottivi affidati o affiliati si considerano a carico del lavoratore anche dopo il compimento del 26esimo anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente;
- i conviventi di fatto condizione che questi ultimi possiedono un reddito complessivo annuo intendendosi quello di imposta non superiore ad euro 2840,51.
Per maggiori chiarimenti contattare RSU di reparto.