Fim, Fiom e Uilm si rivolgono a INPS e Ispettorato del lavoro per denunciare l’utilizzo illegittimo dell’ammortizzatore sociale: Acciaierie d’Italia converte impropriamente le ferie dei lavoratori che operano su impianti e/o reparti attualmente operativi in CIGS
Fim, Fiom e Uilm con la presente segnalano, ancora una volta, l’anomalo modus operandi della Direzione di Acciaierie d’Italia con cui ha modificato quanto riportato nella nota aziendale del 17.06.2022 (si allega nota), in cui si comunicava ai dipendenti il periodo di ferie estivo, cosi come garantito dal vigente CCNL e dall’articolo 36 della Costituzione Italiana.
Tuttavia la Direzione Aziendale, senza una preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, ha unilateralmente modificato ai dipendenti, per il tramite dei responsabili delle risorse umane di ogni area dello stabilimento, il periodo di ferie concordato con il proprio responsabile diretto tramutato in CIGS.
Riteniamo illegittimo tale utilizzo dell’ammortizzatore sociale in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già chiarito, in occasione dell’interpello n. 19/2011, l’obbligo di rispettare sia il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, sia eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., precisando che le stesse risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.
Al riguardo, in linea con la circolare n. 8/2005, il Ministero con il citato interpello ha precisato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.
Nello specifico, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.
L’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Tuttavia, nell’ipotesi di CIG parziale, ovvero per i lavoratori che operano su degli impianti e/o reparti attualmente operativi e che svolgono una rotazione della cassa integrazione, deve essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta.
Nell’ipotesi sopracitata l’azienda prevede di convertire il periodo di ferie con la cassa integrazione straordinaria.
Per tali ragioni Fim, Fiom e Uilm chiedono un intervento celere da parte degli enti ispettivi al fine di garantire il rispetto del sopra indicato principio, presupposto imprescindibile di ogni eventuale accordo contrattuale e/o sindacale finalizzato alla richiesta di forme di sostegno del reddito, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.
Infine, è utile ricordare che Acciaierie d’Italia ha in più occasioni utilizzato impropriamente l’utilizzo dell’ammortizzatore modificando, di fatto, istituti contrattuali come la malattia, la legge 104, la donazione sangue, etc. in cassa integrazione.
Fiduciosi di un vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Taranto 20.07.2022
Coordinatori RSU Fim – Fiom – Uilm
La Neve Vincenzo – Brigati Francesco – Oliva Gennaro