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Legge di bilancio: detassazione per lavoro notturno, festivo, turni

by Fiom Taranto

DI COSA SI TRATTA?

La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turni. L’imposta è riconosciuta fino a un limite massimo imponibile pari a 1.500€. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti con reddito nel 2025 non superiore a 40.000€.

A QUALI VOCI SI APPLICA?

L’imposta sostitutiva del 15% si applica a: maggiorazioni e indennità lavoro notturno, (D.Lgs. n. 66/2003 e CCNL applicato); maggiorazioni e indennità festivo e lavoro nei giorni di riposo settimanale (CCNL); indennità turno (Digs. n. 66/2003 e CCNL). Rientrano le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

QUALI INVECE ESCLUSE?

Non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva: somme erogate in base agli accordi di secondo livello; istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità, paternità, infortuni); trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR); retribuzione diretta ordinaria; lavoro straordinario.

NOTA BENE

I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle detrazioni. Il lavoratore non deve presentare una richiesta. Può invece avvalersi della tassazione ordinaria rinunciando per iscritto all’imposta sostitutiva.

Il limite annuo di 1500€ rappresenta una franchigia: le eccedenze concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le partecipazioni agli utili.

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