DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E TURNI
La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turni. L’imposta è riconosciuta fino a un limite massimo imponibile pari a 1.500€. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti con reddito nel 2025 non superiore a 40.000€.
A QUALI VOCI SI APPLICA?
L’imposta sostitutiva del 15% si applica a: maggiorazioni e indennità lavoro notturno, (D.Lgs. n. 66/2003 e CCNL applicato); maggiorazioni e indennità festivo e lavoro nei giorni di riposo settimanale (CCNL); indennità turno (Digs. n. 66/2003 e CCNL). Rientrano le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
QUALI INVECE ESCLUSE?
Non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva: somme erogate in base agli accordi di secondo livello; istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità, paternità, infortuni); trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR); retribuzione diretta ordinaria; lavoro straordinario.
NOTA BENE
I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle detrazioni. Il lavoratore non deve presentare una richiesta. Può invece avvalersi della tassazione ordinaria rinunciando per iscritto all’imposta sostitutiva.
Il limite annuo di 1500€ rappresenta una franchigia: le eccedenze concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le partecipazioni agli utili.
DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI
La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% solo per i lavoratori dipendenti privati (con un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2025, non superiore a 33.000€), sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi (CCNL) sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
DI COSA SI TRATTA?
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi dei medesimi rinnovi, ma erogati prima del 01/01/2026. Nel caso in cui l’erogazione degli aumenti dei rinnovi, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
A QUALI VOCI SI APPLICA?
L’agevolazione si applica ai soli aumenti dei rinnovi contrattuali relativi alla retribuzione diretta, cioè 12 mensilità della retribuzione, 13° e 14°(se previste), malattia, maternità, paternità, e infortunio. Sono esclusi: scatti di anzianità, straordinario, indennità e maggiorazioni per notturno o festivo e le indennità di turno; una tantum di carenza contrattuale; TFR.
AUMENTI DEL CCNL ASSORBITI DA SUPERMINIMO
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al lavoratore a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
L’agevolazione si applica ai soli aumenti dei rinnovi contrattuali relativi alla retribuzione diretta, cioè 12 mensilità della retribuzione, 13° e 14°(se previste), malattia, maternità, paternità, e infortunio. Sono esclusi: scatti di anzianità, straordinario, indennità e maggiorazioni per notturno o festivo e le indennità di turno; una tantum di carenza contrattuale; TFR.
